Informazione importante agli utenti

In ossequio alle disposizioni del Bando PCS/17, che riconosce un contributo economico forfetario anche in favore di ACU, si reputa opportuno informare che l’avvio di procedure conciliative paritetiche è rivolto a tutti gli utenti, anche non associati, e non comporta alcun obbligo di iscrizione ad ACU o altre formalità.
Tale informazione viene in ogni caso fornita presso tutti i nostri nostri sportelli, anche con appositi documenti esposti nei locali e mediante rinvio al presente avviso. Si precisa a tale riguardo che ACU non si avvale di ulteriori cofinanziamenti privati o contributi finanziari di soggetti terzi.

L’Associazione ACU rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito, fermo restando che il bando stesso può essere scaricato dal sito CSEA al link www.csea.it/site/cosa-facciamo/bando-pcs-17.

 

ESTRATTO DA BANDO

(vedi link www.csea.it/site/cosa-facciamo/bando-pcs-17)

Riformulazione, per il triennio 2017-2019, del progetto PCS a sostegno delle procedure ADR di conciliazione paritetica di cui all’articolo 141-ter del Codice del consumo
(PROGETTO PCS/17)

Articolo 5
Condizioni per il riconoscimento del contributo

1. Il contributo di cui all’articolo 2 è riconosciuto esclusivamente in relazione alle procedure ADR paritetiche concluse con esito positivo e relative alle controversie dei consumatori nei settori regolati dall’Autorità, a condizione che:

a. l’associazione dei consumatori risulti iscritta nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo alla data di conclusione con esito positivo della procedura;

b. l’organismo risulti iscritto nell’elenco degli organismi ADR dei settori di competenza dell’Autorità, di cui alla deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 620/2015/E/com, per tutta la durata della procedura;

c. la procedura sia gratuita per il consumatore e la sua attivazione non sia subordinata al versamento di quote associative o di altri contributi a qualsiasi titolo da parte del consumatore;

d. il consumatore sia informato, prima dell’attivazione della procedura, in merito al contributo forfetario riconosciuto all’associazione dei consumatori in caso di conclusione della procedura con esito positivo,, ai sensi del presente Avviso, in merito all’eventuale cofinanziamento privato, e in merito alle condizioni previste dalla precedente lettera c);

e. l’organismo abbia ricevuto il fascicolo completo della domanda di conciliazione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019;

f. l’avvio della procedura sia subordinato all’esito insoddisfacente di una procedura di reclamo all’impresa, come disciplinata dalla regolazione di settore in termini di risposta insoddisfacente o mancata risposta decorsi i termini;

g. la procedura sia conclusa con esito positivo entro i termini previsti dal regolamento di conciliazione;

h. in presenza di cofinanziamento privato, la CSEA abbia ricevuto copia dell’attestazione del versamento delle relative somme, effettuato in conformità ai criteri e alle modalità indicate all’articolo 7 del presente avviso;

i. per la medesima procedura l’associazione dei consumatori non abbia mai richiesto né ottenuto, né richieda in futuro, ulteriori contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati, fatto salvo l’eventuale cofinanziamento privato.